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Auto: stesso intestatario per patente e libretto.

Facciamo chiarezza

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Il comma 4-bis dell’art.94 del Codice della strada, introdotto nel 2010 con la legge n. 120, prevede che: chi guida per più di 30 giorni un’auto intestata a un diverso proprietario deve annotare il proprio nome sul libretto di circolazione. Chi non si adegua rischia multe da 705 a 3.526 euro e il ritiro della carta di circolazione. In caso di controlli, saranno gli organi di polizia a dover dimostrare che il veicolo viene utilizzato da una persona diversa dal proprietario da più di un mese.
Chi è escluso dalla normativa?

Non tutti, però, dovranno aggiornare il libretto. La norma infatti riguarda solo i casi in cui il proprietario del veicolo e chi guida abitualmente l’auto non appartengono allo stesso nucleo familiare. Specificato che appartengono allo stesso nucleo familiare le persone che vivono sotto lo stesso tetto (che hanno cioè la residenza presso la stessa abitazione), facciamo alcuni esempi per capire meglio. L’obbligo di aggiornare la carta di circolazione non spetta al figlio che usa abitualmente la macchina del padre con il quale vive. Non spetta alla moglie che prende (per più di 30 giorni) la macchina del marito, né alle coppie conviventi.

La normativa inoltre non è retroattiva. Questo vuol dire che l’obbligo di aggiornamento sussiste solo per gli atti (ad esempio comodato d’uso; macchina del defunto se utilizzata da un erede prima della dichiarazione di successione) posti in essere dal 3 novembre prossimo. La nuova regola dunque non si applicherà alla maggior parte dei veicoli in circolazione, per i quali adeguarsi resterà facoltativo.
Quando bisogna aggiornare il libretto

Il comodato d’uso è uno dei casi più frequenti di applicazione della normativa. Se l’intestatario della carta di circolazione concede in comodato d’uso, per più di 30 giorni, l’utilizzo del proprio veicolo a una persona terza (diversa dal familiare convivente) quest’ultima deve chiedere, entro 30 giorni, l’aggiornamento del libretto di circolazione. Per farlo occorre:
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario; la fotocopia di un valido documento di identità del comodante.
La ricevuta di un versamento di 16,00 euro sul c.c.p. n.4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) e di 9,00 euro sul c.c.p. 9001 (diritti di motorizzazione).

Viene emesso quindi un tagliando di aggiornamento nel quale vengono annotate le generalità del comodatario. Oltre alla scadenza del comodato, il tagliando riporta la seguente dicitura: “Comodato-Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art.94, comma 4-bis c.d.s.”.

 

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