





Nei giorni scorsi si è diffusa in rete l’affermazione secondo la quale tutti gli avvocati sarebbero tenuti a comunicare entro il 31/10/2014 all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) in adempimento del provvedimento protocollo n. 2014/105953, emanato congiuntamente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal Comandante Generale della Guardia di Finanza e contenente le “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari”.
Si tratta di un’affermazione non corrispondente al vero, quantomeno nella sua forma assoluta (tutti gli avvocati sono tenuti a comunicare).
Il citato provvedimento, infatti, è stato emanato ai sensi del DL 167/1990 teso a prevedere una serie di strumenti per la “Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori”.
La legge prevede, a tal fine, che l’Agenzia delle Entrate (per il tramite dell’UCIFI – Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali) e la Guardia di finanza (tramite i reparti speciali di cui all’art. 6 co. 2 del DPR 34/99) possano indirizzare richieste telematiche a determinate figure professionali.
Il provvedimento protocollo n. 2014/105953 (punto 1.2) prevede che tra i “soggetti destinatari delle richieste di informazioni” ci siano anche “gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti di cui, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo”.
Per effetto del richiamo all’art. 12 del D. Lgs. 231/2007 tra i destinatari del provvedimento in epigrafe sono, in effetti, ricompresi anche gli avvocati.
Ma ciò solo “quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi”.
Orbene, stando all’esaminato provvedimento, gli avvocati “sono obbligati…. a fornire le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate”.
L’obbligo di comunicare la PEC è previsto nel punto 6.2 del provvedimento: “Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 comunicano all’Agenzia delle Entrate, per l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line, secondo quando specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati”.
Dall’esame complessivo del provvedimento e delle norme e regolamenti in esso richiamati si può desumere che l’obbligo per gli avvocati di comunicare la propria PEC all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2014 sussista solo al concorrere di entrambe le condizioni ossia che:
1) l’avvocato presti assistenza ad una parte per una o più delle operazioni espressamente indicate nell’art. 12 del D. Lgs. 231/07
2) le operazioni intercorrano con l’estero.
Come mai il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed il Comandante Generale della Guardia di finanza hanno ritenuto di prevedere un “adempimento” inutile e con una procedura alquanto complicata?
Giova ricordare, infatti, che tutti gli indirizzi PEC degli avvocati sono, ex lege, censiti nel ReGIndE (Registro generale degli indirizzi elettronici).





