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SIAE, questa sconosciuta (anche a sé stessa)

Articolo Originale

 blog di Andrea Caovini

v-per-siae

La SIAE vuole che chiunque si esibisca in un live, sempre e comunque, compili un bordero’. Questo può essere comprensibile quando gli artisti coinvolti od i brani eseguiti sono tutelati dalla SIAE. Ma in base a quale legge e a quale regolamento gli autori non iscritti alla SIAE sono comunque tenuti alla compilazione del borderò, anche se eseguono brani non tutelati? Inoltre, da quali norme sono regolamentati gli obblighi degli autori non iscritti alla SIAE? Andrea Caovini, musicista ed autore di questo articolo, invece di accettare passivamente quanto affermato dalla SIAE, ha cercato di chiedere conto di certi obblighi che sembrano più scaturiti da una sorta di status quo (ovvero: si deve fare così perché tutti fanno così) più che da un preciso riferimento normativo. E anche se la battaglia è lungi dall’essere terminata e la verità in merito non ancora emersa, o forse proprio per questo, noi di Patamu abbiamo deciso di chiedere ad Andrea di scrivere un articolo per noi, per dare voce nel nostro blog a queste istanze, assolutamente coincidenti con la filosofia di Patamu di emancipare e rendere consapevoli gli artisti riguardo ai loro diritti ed agli abusi di cui spesso sono fatti oggetto. Buona lettura e buoni commenti.

Comincerò col dirvi che mi chiamo Andrea Caovini, che ho un gruppo musicale nel quale sono autore sia della musica che dei testi (La MaLaStraDa), che non sono iscritto alla SIAE, e che nelle serate musicali in cui mi esibisco con questa band non eseguiamo cover di alcun tipo, né brani di altri autori, che siano iscritti o meno alla SIAE. Ora possiamo cominciare.

Tempo fa ho deciso di condurre una ricerca per capire quali fossero gli obblighi a carico di un non iscritto alla SIAE che voglia eseguire dal vivo brani non tutelati, in quanto credevo – per sentito dire e perché preferisco sempre credere nella buona fede di persone e società – che si fosse tenuti comunque a degli adempimenti appunto: non so, una richiesta di permesso per spettacolo, una tassa sugli intrattenimenti non tutelati, vattelappesca.
Mi sono anche informato sul da farsi in caso di esecuzione di brani appartenenti ad autori ignoti o morti da più di settanta anni, o comunque di brani di pubblico dominio, avendo anche un ensemble di musica popolare romana. Dopo affannose ricerche e lunghe telefonate riesco a parlare con un dottor x di cui ho dimenticato il nome, della sede nazionale SIAE in via della letteratura a Roma, il quale mi dice che non sono tenuto a nessun adempimento nel caso di concerti della mia band, proprio in virtù del fatto che non sono iscritto SIAE.
Mi fido dunque, e continuo a suonare, dicendo ai gestori dei locali che mi ospitano che non sono tenuti a nessun adempimento loro stessi, vista la mia posizione. Con mia sorpresa trovo i gestori restii: questi preferiscono comunque farmi riempire il programma musicale, al limite allegando una dichiarazione successiva alla serata con la quale chiederanno eventualmente un rimborso. Affari loro, penso.

Questa estate però è toccato a me. Un amico mi ha chiesto infatti di occuparmi di una programmazione artistica per il suo locale ed io, che ormai conoscevo l’argomento, ho fatto da intermediario con l’ufficio SIAE di competenza sul territorio. Mi reco presso l’ufficio, e da subito mi chiedono una cifra importante per poter avere il permesso, circa 160 euro a serata. Ho fatto presente che non era fattibile, che attività analoghe a quella con cui stavo collaborando pagano molto meno per gli stessi eventi, e che nel caso in cui mi avessero confermato la cifra mi sarei visto costretto ad annullare le esibizioni degli autori coinvolti iscritti alla SIAE, in quanto per una rassegna che avevo ideato per l’occasione si sarebbero esibite diverse formazioni cantautoriali a sera, alcune iscritte ed alcune no. Non sapevano “che farmi”.
Procedo dunque con l’eliminare dalla programmazione le esibizioni con opere tutelate dalla SIAE. Il locale riceve una cortese visita (in una serata senza eventi) di un accertatore che chiede ragguagli su cosa si stia organizzando. La mattina dopo riparto alla volta dell’ufficio di competenza, e stavolta sono atteso dal mandatario1 in persona. Rispiego anche a lui la questione negli stessi termini, e questi mi dice che probabilmente si potrà ottenere anche nel nostro caso un permesso “concertino”, molto più economico del precedente, essendocene i presupposti. L’accordo pare fatto, e io riorganizzo gli eventi a seguire reinserendo anche, in alcune delle serate, gli artisti tutelati dalla SIAE.
Un paio di giorni prima che avessero luogo le serate con artisti SIAE, e dunque da regolarizzare, mi sono recato nuovamente nell’ufficio SIAE, senonché lo stesso mandatario di cui sopra mi sventola davanti delle pagine stampate da eventi di facebook che attestano che si sono svolte serate che non sono state denunciate alla SIAE, affermando che secondo lui i brani eseguiti erano tutelati.
Mi chiede quindi di pagare le serate precedenti, tenendoci a specificare che la mancata richiesta di permesso costituisce reato, che chiunque avesse suonato era obbligato alla compilazione del programma musicale (borderò), e che solo dopo verifica del borderò avrei potuto al limite essere rimborsato.

A detta del mandatario, quanto accaduto aveva fatto decadere il rapporto di fiducia tra me e la SIAE, in virtù del quale avevo ottenuto fino a quel momento un trattamento di favore; sarei quindi stato obbligato a pagare qualsiasi evento futuro alla cifra standard, senza nessuna agevolazione: in poche parole non vi erano più i requisiti per far passare le nostre serate come “concertino”, con i relativi vantaggi fiscali che ne conseguivano.
Chiesi allora quali fossero questi requisiti, in quanto mi pareva strano che tra i requisiti per classificare un evento ci fosse la fiducia del mandatario. Tentai poi di far presente che tra le serate svolte c’erano state solo esibizioni di artisti non SIAE, tra cui anche la mia, ed esecuzioni di brani non tutelati.
Il mandatario mi rispose che questo aspetto era irrilevante, mi chiese una cifra improbabile per i permessi delle serate già svolte e per quelle ancora da svolgere, comprese le non tutelate, dicendo che solo in un secondo tempo, eventualmente, la cifra legata a queste ultime mi sarebbe stata rimborsata.
Io di tutto punto gli dissi che avrei annullato gli eventi e non gli avrei dato una lira, poiché ero certo di non essere tenuto a nessuna denuncia, dichiarazione o richiesta nei confronti della SIAE per casi analoghi al mio, e che lui avrebbe dovuto, se voleva continuare la discussione, citarmi le norme che avevo infranto o tirare fuori registrazioni della serata che provassero l’esecuzione di brani tutelati.
Mi allontanai con la promessa da parte sua di un’indagine sulle mie serate ed un invito a studiare la legge 633 del 1941.
Il che è proprio quello che ho fatto, ed è per questo che sono qui a scrivere questo articolo.

Inizia una ricerca della verità tra leggi, regolamenti di attuazione e telefonate agli uffici centrali della SIAE; tutto ciò avviene in diretta sul mio blog dove apro una categoria dal nome “SIAE mon amour!”, pubblicando un primo articolo dove riassumo questa vicenda e pongo domande sulla discrezionalità delle sedi locali ( https://andreacaovini.wordpress.com/2013/08/01/la-musica-versa-in-pessimo-stato/).
Mi lancio alla ricerca di risposte e della verità, delle corrette procedure, della reale situazione del non iscritto e dei suoi supposti obblighi verso la SIAE, degli obblighi dei locali e degli autori, delle regole che fanno sì che un evento musicale venga definito come concertino, concerto ecc, delle norme di questa benedetta legge che contengono tutto ciò.
Scopro che l’aura di onnipotenza della SIAE sulla musica non ha nessun fondamento legislativo, che gli autori possono far valere da soli i propri diritti d’autore, che in caso di controversie o di cause per plagio il deposito SIAE non da nessuna garanzia all’autore, che non esiste nessuna norma che obbliga alla compilazione del programma musicale quando i brani eseguiti non sono tutelati.
Continuo a chiedere, ed al telefono mi trovo a parlare con gente supponente e poco competente che continua a sbandierare il “va fatto così” senza darmi riferimenti normativi (secondo post: https://andreacaovini.wordpress.com/2013/08/06/siae-mon-amour/). Nei giorni seguenti sempre al telefono mi viene intimato per l’ennesima volta di studiarmi bene la legge, mi viene detto che non sono nessuno per fare come mi pare e che l’articolo esiste, esistono tutti gli articoli che voglio, ma devo trovarmeli da solo.
Li cerco e ne trovo alcuni molto interessanti, scelgo il più esemplificativo, il 180 ( https://andreacaovini.wordpress.com/2013/08/07/siae-un-articolo-al-giorno-toglie-laccertatore-di-torno/) che fa riferimento, secondo la mia tesi, all’ingerenza della SIAE solo in caso di esecuzioni musicali tutelate in quanto ente al quale viene disposta per delega degli interessati la tutela del diritto d’autore, non d’imperio, tant’è che lo stesso articolo, che sancisce tuttavia l’esclusività della SIAE come ente preposto a tali scopi, recita “La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.”.
Riparto alla carica, vantando stavolta via mail all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della SIAE che nessuna norma mi obbliga a dichiarare un evento musicale ed a pagarne anticipatamente il permesso per poi chiedere il rimborso dopo la verifica del borderò, cosa richiestami invece dall’ufficio territoriale competente dietro minaccia di verbali vari ed eventuali. Dall’URP rispondono allegandomi un estratto del loro sito ( http://andreacaovini.wordpress.com/2013/08/08/la-siae-ha-risposto/) che pare come al solito dargli ragione, solo che nel copia e incolla inavvertitamente dalla frase tratta da una norma sparisce la parola PROTETTE, riferita alle opere eseguite in una serata. Me ne accorgo copiando la frase e inserendola nella ricerca di google, pensate un po’.
Glielo faccio presente e continuo, chiedendo chiarimenti. La loro risposta stavolta scende nel ridicolo, chiedono a me di indicargli la norma per la quale gli autori non iscritti non sono tenuti a nessun adempimento verso la SIAE, copiandomi ancora parte di un articolo che pare dimostrare che tutti siano tenuti indiscutibilmente alla compilazione del borderò, in ogni caso non facendo riferimento a pagamenti anticipati e da restituire per i quali gli uffici percepiscono dei rimborsi per i costi di gestione della pratica dagli utenti che ovviamente non vengono restituiti, quindi se fai il permesso anche se non devi a loro comunque rimane in tasca qualcosa…
Ormai il loro pare un arrampicarsi sugli specchi ed io voglio andare in fondo a questa vicenda, per senso di giustizia, perché chissà quanti nelle mie condizioni versano cifre indebitamente, sono vessati o privati di alcune libertà, e chissà quanti locali rinunciano a far musica dal vivo per questi motivi e timori reverenziali.
Insomma, leggo l’articolo: “Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi genere deve compilare, prima dell’esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere effettivamente eseguite e consegnarlo all’Ufficio incaricato della riscossione del diritto (art. 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore), come ribadito nei “Permessi di esecuzione” rilasciati dalla SIAE.” …sembra che mi abbiano fregato stavolta!
Invece no, aprendo il link vedo che questa norma del regolamento di esecuzione della legge 633 del 1941, ovviamente da loro copiata non per esteso, fa riferimento al solo articolo 175 della stessa che si occupa di diritto demaniale su opere di pubblico dominio, per di più abrogato con decreto nel 1996! Che c’entra La MaLaStraDa? Che c’entra Andrea Caovini? Stavolta mi incazzo, gli scrivo che questa presa per il culo comincia a non piacermi, che sto perdendo tempo, che mi stanno causando un danno, loro e soprattutto il mandatario che vuole obbligarmi a chiedere permessi, a pagare indebitamente e quant’altro, impedendomi di esercitare senza vincoli il MIO diritto di autore che ho scelto di non delegare a nessuno, nel pieno rispetto della legge.
Gli scrivo tutto ciò come al solito sia via mail che dal blog ( http://andreacaovini.wordpress.com/2013/08/10/siae-la-cara-vecchia-storia-della-legge-e-dellinganno/ ) sempre con estrema trasparenza e per esteso, perché in molti ora sono interessati alla vicenda, molti sono coinvolti perché in condizioni simili, molti semplicemente appassionati alla soluzione di questo che si comincia a ravvedere come un abuso di potere bello e buono.
Mi rispondono infine, lapidariamente, senza alcun messaggio di scuse o spiegazioni al loro comportamento. Riporto il messaggio ricevuto, per esteso:

“Si inoltra per quanto di competenza e per una risposta diretta all’interessato, che legge in copia.
Cordiali saluti,
Servizio Associati e Mandanti,
URP e Fondo di Solidarietà”

Ma io dico, se solo ora inoltrano a chi di competenza, ma con chi mi hanno fatto parlare per tutto questo tempo?
Vabè, allo stato attuale risulto in attesa di risposta da chi di competenza. Chi mi vuol bene mi “segua”!
Cordiali saluti,
Andrea Caovini

(Andrea Caovini, classe 1977, musicista e scrittore di professione, si occupa dal 2009 della promozione delle realtà musicali indipendenti ed autoprodotte tramite l’organizzazione di eventi live e trasmissioni radiofoniche. Potete seguire il suo post sull’argomento su http://andreacaovini.wordpress.com/category/siae-mon-amour/)

Ricapitolando, le domande che emergono da questo articolo e per le quali è importante cercare una risposta definitiva, oggettiva, e non passibile di interpretazioni contrastanti sono:

1) Gli autori non iscritti alla SIAE sono comunque tenuti alla compilazione del borderò? In base a quale articolo ed a quale legge?
2) Da quali norme sono regolamentati gli obblighi degli autori non iscritti alla SIAE?
3) Dove nella legge sul diritto d’autore si trovano elencati gli obblighi di chi riproduce opere non tutelate?
4) Da quale norma si evince che la compilazione del programma musicale è obbligatoria per ogni esecuzione, anche non protetta?
5) Qual’è la misura del deposito cauzionale per il programma musicale? E può la cifra corrispondere a quella dell’intero permesso?
6) Il rimborso, nel caso di versamenti cauzionali, è dell’intera cifra o al netto dei costi di segreteria?

Vi terremo aggiornati 😉

1 – Il ruolo del mandatario è quello di rappresentare la SIAE sul territorio, permettendo un controllo capillare del rispetto degli interessi della SIAE. Tra i suoi compiti c’è anche quello di effettuare controlli nei locali e riscuotere per conto della SIAE i proventi derivanti dall’uso di opere tutelate dal diritto d’autore negli esercizi commerciali o in qualunque contesto in cui si faccia uso delle stesse.

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