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Liste d’attesa lunghe in ospedale? Si ha diritto alla visita privata pagando solo il ticket
Liste d’attesa lunghe in ospedale?
Si ha diritto alla visita privata pagando solo il ticket
Con i numerosi tagli alla sanità effettuati dai governi degli ultimi 20 anni e la chiusura di numerosi ospedali periferici, aumentando il bacino di utenza di altri ospedali, numerose strutture sanitarie sono nel caos, e le liste d’attesa per effettuare esami in ospedale diventa lunghissima. Ovviamente se siete disposti a pagare la visita privata e cacciare fogli da 100 euro, il giorno dopo potete fare la visita, ma in realtà quando le file d’attesa sono lunghissime avremmo diritto alla visita privata PAGANDO SOLO IL TICKET, solo che nessuno lo sa!
Di seguito l’articolo di studiocataldi.it che vi spiega come farne richiesta:
Queste, infatti, sono spesso lunghissime e costringono i cittadini che hanno necessità di sottoporsi ad esami di laboratorio, a esami di diagnostica strumentale o a interventi chirurgici non urgenti a ricorrere a strutture private, con notevole aggravio di costi.
Tempi massimi
In realtà, però, un decreto legislativo del 1998, precisamente il numero 124, detta delle direttive ben precise in materia di liste d’attesa.
Ricorso alle prestazioni libero-professionali
Ciò posto, il medesimo articolo 3 prevede, peraltro, la possibilità per l’assistito di chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria nel caso in cui l’attesa si prolunghi oltre il predetto limite massimo.
Addirittura, in subordine, è possibile ricorrere anche a prestazioni interamente private.
In entrambi i casi, la differenza di costi è posta a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione. Il cittadino si fa carico, invece, del solo costo del ticket.
Per ovviare a tale “dovere”, molte ASL stanno ricorrendo ad un illegittimo escamotage: quello di bloccare le liste d’attesa, non accettando le prenotazioni dei cittadini che vengono poste nella condizione di “attesa di entrare nella lista di attesa”.
Se, quindi, ci si trova di fronte a una lista d’attesa bloccata, è chiaro che si è dinanzi ad una situazione in cui l’azienda sanitaria non è in grado di ottemperare al suo dovere di garantire un’adeguata tempestività delle prestazioni da rendere. Si tratta, in altre parole, di uno dei casi che danno diritto ad usufruire delle prestazioni in regime intramoenia o, in subordine, in regime privato pagando il solo costo del ticket e ponendo la differenza a carico della ASL.
Fac simile istanza per la prestazione in regime di attività libero-professionale
Egr. Dir. Gen. dell’Azienda Sanitaria _____
Oggetto: istanza per usufruire di prestazioni in regime di attività libero-professionale
Io sottoscritto ___________ nato a ___________ il _____________ e residente in _______________ via ___________________ n. __ (C.F.: _____________________)
Premesso che
– in data _________ il medico dott. _________ mi ha prescritto il seguente accertamento _______;
– in data __________, dopo aver tentato di prenotare il predetto accertamento, mi è stata comunicata l’impossibilità di procedere alla prenotazione prima del _________;
– il predetto accertamento è tuttavia urgente e non può essere differito così a lungo;
– in forza del d.lgs. n. 124/1998 è mio diritto conoscere i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta di prestazioni e la loro erogazione e usufruire, nel caso di impossibilità di rispettare i predetti tempi, di attività libero-professionali in regime intramoenia.
Tutto ciò premesso,
chiedo
che la prestazione da me richiesta sia resa in regime di attività libero-professionale intramuraria con onere a carico del servizio sanitario nazionale e che mi venga fornita tempestiva comunicazione in merito, avvisando che in difetto, la predetta prestazione verrà effettuata privatamente con successiva richiesta di rimborso a carico di codesta azienda.
Luogo, data
Firma
Allegati:
- Copia richiesta di prestazione
- Copia comunicazione CUP
_____________________________________________________________
ART.3 D.Lgs. n 124/1998
Modalità di partecipazione al costo delle prestazioni.
(omissis)
10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall’efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l’erogazione della stessa. Di tale termine è data comunicazione all’assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione, nonché idonea pubblicità a cura delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.
11. In caso di mancata definizione da parte delle regioni dei criteri e delle modalità di cui al comma 10, il Ministro della sanità vi provvede, previa diffida, tenendo conto dell’interesse degli utenti, della realtà organizzativa delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere della regione, della media dei tempi fissati dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a determinare il tempo massimo di cui al comma 10 entro trenta giorni dall’efficacia del provvedimento ministeriale. Le determinazioni del Ministro cessano di avere effetto al momento dell’esercizio dei poteri regionali di cui al comma 10.
12. Le regioni disciplinano, anche mediante l’adozione di appositi programmi, il rispetto della tempestività dell’erogazione delle predette prestazioni, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare all’assistito la effettiva possibilità di vedersi garantita l’erogazione delle prestazioni nell’ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda, nonché interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la capacità di offerta delle aziende eventualmente attraverso il ricorso all’attività libero-professionale intramuraria, ovvero a forme di remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione di quanto già previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro, nonché a garantire l’effettiva corresponsabilizzazione di sanitari dipendenti e convenzionati;
b) prevedere, anche sulla scorta dei risultati dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera in caso di reiterato mancato rispetto dei termini individuati per l’erogazione delle prestazioni ai sensi del comma 10;
c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria alle risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato;
d) prevedere correzioni al regime di partecipazione al costo come definito nei commi 3 e 4 secondo i criteri desumibili dal comma 13.
13. Fino all’entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12, qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato.

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