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imuRecuperare l’IMU ?

Forse si potrà entro il 28 Febbraio 2013

Ci sono famiglie che hanno pagato fino a 1.400 euro. Ora si apre uno spiraglio sulla possibilità di richiedere il rimborso per quanto versato alle casse dello Stato nell’arco del 2012.

L’Imu è un’imposta municipale propria. Pertanto le richieste di rimborso vanno presentate al Comune dove l’immobile per cui si è pagato è ubicato e deve essere corredata di ricevute di pagamento.

Per  la domanda non bisogna recarsi da nessun consulente o associazione di categoria, perché può essere scaricata gratuitamente da  Download modrimborsoimu.pdf per essere compilata . Il modello è conforme a quanto previsto dall’articolo 6 al comma 3 dello Download Statuto del Contribuente

 Il termine entro il quale bisogna presentare le domande ed è fissato entro il 28 febbraio 2013.

C’è tuttavia il rischio che il Comune di competenza non dia alcuna risposta all’istanza di rimborso. Così come avviene sul versante giudiziario si può proporre appello alla Commissione Tributaria Provinciale evidenziando le ragioni di incostituzionalità dell’odiosa imposta varata dal Governo Monti.

Il procedimento va avanti anche chiedendo la remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Successivamente se una delle Sezioni di Commissioni Tributarie italiane verifica la fondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta rimetta gli atti alla Corte Costituzionale che sarà tenuta ad esaminarla e pronunciarsi.

I contribuenti interessati potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto pagato soltanto se l’imposta verrà dichiarata anticostituzionale.
Il rimborso è dovuto soltanto se la quota Imu è superiore a 12,00 euro. L’unica motivazione che spinge a ottenerlo è proprio l’incostituzionalità della norma.

Tutto questo deriva dall’applicazione imposta dal decreto legge 201/ 2011 in merito alla crescita dei conti pubblici in una particolare situazione di crisi.

Quali sono i vizi contestati all’Imu? Hanno origine e derivazione dalla scelta di sviluppo della sua base imponibile che si identifica nei valori immobiliari rivalutati di colpo e di imperio in forma lineare.

Secondo l’applicazione del decreto legge non hanno alcun collegamento con i valori economici reali sottostanti ed in più senza flessibilità nella previsione di criteri correttivi successivi.

Una flessibilità che sarebbe necessaria proprio per la caratteristica principale dell’imposta Imu che è e resta una patrimoniale permanente.

Nella meccanica della valutazione dell’Imu risiede anche l’errore iniziale della moltiplicazione della tassa che si amplifica proprio con l’avanzare della crisi. Ridotta in termini poveri lo sbaglio è quantificato con l’aumento esponenziale della tassa imposta proprio quando le casse dello Stato sono più vuote. Naturalmente proprio quando il cittadino, schiacciato dagli effetti della crisi (disoccupazione, pil in calo ecc) si trova a dover pagare un ‘imposta che rischia anche di quintuplicarsi.

Un altro errore del calcolo del valore dell’Imu è riferito ai valori immobiliari. Questi ultimi infatti scendono però il debito che deriva dalla tassa è sempre uguale.

Il principio anticostituzionale della tassa è riferito proprio alla incapacità dei più poveri a far fronte a questa tassa evidenziando la diseguaglianza sociale.

Un esempio pratico: l’Imu viene calcolata soltanto in base al valore della casa senza tener conto delle effettive capacità del proprietario di pagarla o meno. Due case di cento metri quadrati possono essere infatti possedute sia da un impiegato statale con stipendio fisso e quindi in grado di far fronte alla spesa, sia a un disoccupato che magarti ha ereditato l’immobile da parenti defunti.

Nel secondo caso, in contrasto con quanto impone la Costituzione, si toglie al secondo il diritto di poter disporre del proprio bene mettendolo in condizione (in caso di indigenza) di disfarsene.

È questo un assurdo ulteriormente incostituzionale perché da una parte la Costituzione favorisce l’accesso alla “proprietà dell’abitazione” e “tutela il risparmio”, dall’altra parte l’Imu va in direzione radicalmente opposta: non favorisce l’accesso ma il decesso della proprietà dell’abitazione, non tutela ma attenta alla base stessa del risparmio.

Il rimborso è dovuto soltanto se la quota Imu è superiore a dodici euro. L’unica motivazione che spinge a ottenerlo è proprio l’incostituzionalità della norma.

Tutto questo deriva dall’applicazione imposta dal decreto legge 201/ 2011 in merito alla crescita dei conti pubblici in una particolare situazione di crisi.

Quali sono i vizi contestati all’Imu? Hanno origine e derivazione dalla scelta di sviluppo della sua base imponibile che si identifica nei valori immobiliari rivalutati di colpo e di imperio in forma lineare.

Secondo l’applicazione del decreto legge non hanno alcun collegamento con i valori economici reali sottostanti ed in più senza flessibilità nella previsione di criteri correttivi successivi.

Una flessibilità che sarebbe necessaria proprio per la caratteristica principale dell’imposta Imu che è e resta una patrimoniale permanente.

Nella meccanica della valutazione dell’Imu risiede anche l’errore iniziale della moltiplicazione della tassa che si amplifica proprio con l’avanzare della crisi. Ridotta in termini poveri lo sbaglio è quantificato con l’aumento esponenziale della tassa imposta proprio quando le casse dello Stato sono più vuote. Naturalmente proprio quando il cittadino, schiacciato dagli effetti della crisi (disoccupazione, pil in calo ecc) si trova a dover pagare un ‘imposta che rischia anche di quintuplicarsi.

Un altro errore del calcolo del valore dell’Imu è riferito ai valori immobiliari. Questi ultimi infatti scendono però il debito che deriva dalla tassa è sempre uguale.

Il principio anticostituzionale della tassa è riferito proprio alla incapacità dei più poveri a far fronte a questa tassa evidenziando la diseguaglianza sociale.

Un esempio pratico: l’Imu viene calcolata soltanto in base al valore della casa senza tener conto delle effettive capacità del proprietario di pagarla o meno. Due case di cento metri quadrati possono essere infatti possedute sia da un impiegato statale con stipendio fisso e quindi in grado di far fronte alla spesa, sia a un disoccupato che magarti ha ereditato l’immobile da parenti defunti.

Nel secondo caso, in contrasto con quanto impone la Costituzione, si toglie al secondo il diritto di poter disporre del proprio bene mettendolo in condizione (in caso di indigenza) di disfarsene.

È questo un assurdo ulteriormente incostituzionale perché da una parte la Costituzione favorisce l’accesso alla “proprietà dell’abitazione” e “tutela il risparmio”, dall’altra parte l’Imu va in direzione radicalmente opposta: non favorisce l’accesso ma il decesso della proprietà dell’abitazione, non tutela ma attenta alla base stessa del risparmio.




 

 

 

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